La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17594/2024, ha annullato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica scommesse per l'anno 2009. Il caso riguardava il titolare di un centro scommesse che operava per conto di un bookmaker senza concessione. La Corte ha stabilito che, per i periodi d'imposta anteriori al 2011, il soggetto passivo del tributo è unicamente il bookmaker e non il ricevitore (CTD). Questa decisione si fonda su una precedente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della norma che estendeva l'obbligo fiscale anche ai ricevitori, per violazione del principio di capacità contributiva.
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