La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per concorso in falso in atto pubblico del direttore tecnico di un'impresa, per aver firmato un verbale di fine lavori che attestava falsamente il completamento di opere pubbliche. La sentenza chiarisce che la firma del direttore tecnico non è un atto secondario, ma un contributo materiale decisivo per la commissione del reato. Inoltre, viene ribadita la natura di atto pubblico del verbale di ultimazione lavori, respingendo la tesi difensiva che lo qualificava come semplice certificato.
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