L'Imputato si introduceva di notte, forzando la porta, nei locali di un oratorio parrocchiale. La Corte d'Appello qualificava il fatto come violazione di domicilio aggravata. L'Imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che l'oratorio, improntato all'accoglienza, non potesse considerarsi privata dimora. La Suprema Corte respinge questa tesi, confermando che l'oratorio è una privata dimora poiché il parroco ha il potere di escludere terzi. Tuttavia, a seguito della Riforma Cartabia, il reato di violazione di domicilio è diventato procedibile solo a querela di parte. Poiché la parrocchia aveva presentato una semplice denuncia e non una querela formale nei termini di legge, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per difetto di procedibilità, liberando l'Imputato da ogni conseguenza penale.
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