La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal difensore d'ufficio per un imputato giudicato in assenza. La decisione si fonda sulla mancanza dello specifico mandato ad impugnare, richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata, affermando che tale requisito non limita il diritto di difesa ma assicura che l'impugnazione sia espressione della volontà consapevole dell'imputato, evitando automatismi difensivi.
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