Una società di telecomunicazioni installava cavi in fibra ottica lungo la rete autostradale in base ad accordi che prevedevano un canone annuo. Con l'entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE), la società interrompeva i pagamenti, sostenendo che la nuova legge avesse eliminato tale onere. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nonostante il principio generale del CCE volto a rimuovere oneri per favorire la concorrenza, una norma specifica (Art. 94) per le autostrade conferma l'obbligo di pagare un'indennità. Di conseguenza, il canone telecomunicazioni autostrade resta dovuto. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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