La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7540/2024, ha rigettato il ricorso di una società di scommesse estera, confermando la sua soggezione all'imposta unica scommesse per l'annualità 2010. È stata ribadita la responsabilità solidale del bookmaker estero, privo di concessione, con i centri di trasmissione dati operanti sul territorio italiano. La Corte ha escluso qualsiasi profilo di discriminazione rispetto alla normativa UE, ritenendo l'imposta applicabile a chiunque raccolga gioco in Italia, e ha chiarito che la responsabilità del bookmaker sussisteva anche prima delle modifiche legislative del 2011.
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