L'INPS ha richiesto a un avvocato l'iscrizione Gestione separata per l'anno 2010, poiché la professionista non era iscritta alla Cassa Forense a causa del reddito inferiore ai minimi ordinari. La Corte d'Appello ha annullato la pretesa dell'ente, ritenendo che un reddito annuo inferiore a 5.000 euro costituisse un forte indizio del carattere occasionale dell'attività professionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'obbligo di iscrizione richiede lo svolgimento abituale della professione. Se il reddito è inferiore alla soglia dei 5.000 euro, spetta all'INPS dimostrare con prove concrete l'effettiva abitualità del lavoro autonomo, non bastando la mera titolarità della partita IVA o l'iscrizione all'albo. Vince il professionista, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese legali.
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