La Corte di Cassazione ha stabilito che un'ex dipendente di un'amministrazione autonoma statale, assegnata temporaneamente a un nuovo ente senza mai essere trasferita in via definitiva, ha diritto a percepire l'indennità aggiuntiva di fine servizio anche per il periodo lavorato presso il nuovo ente. La Corte ha chiarito che, non essendoci stato un trasferimento definitivo, il rapporto di lavoro originario con l'amministrazione di appartenenza e il relativo fondo di previdenza non si è mai interrotto, rendendo valido quel periodo ai fini del calcolo dell'indennità.
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