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d.l. n. 66 del 1989

0 provvedimenti

Ingiustificato arricchimento e limiti del ricorso
Un professionista ha citato in giudizio un'azienda municipalizzata per ottenere il pagamento di prestazioni di progettazione. Dopo il rigetto della domanda contrattuale per difetto di forma scritta, il ricorrente ha invocato l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la questione sulla non proponibilità dell'azione era ormai coperta da giudicato interno. Inoltre, il professionista non ha impugnato correttamente le statuizioni di merito relative alla collocazione temporale delle prestazioni, rendendo impossibile una revisione della decisione in sede di legittimità.
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Responsabilità amministratore: paga chi ordina lavori
Un professionista ha citato in giudizio il sindaco di un comune per ottenere il pagamento di prestazioni professionali rese senza la necessaria copertura finanziaria. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del sindaco, chiarendo che la responsabilità dell'amministratore di un ente locale sorge quando questi consente l'acquisizione di un servizio in violazione delle norme contabili. Tale responsabilità personale non viene meno neanche se l'ente, in un secondo momento, contesta la qualità della prestazione dopo averla formalmente approvata.
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Giudicato lodo arbitrale: la Cassazione decide
Una società di servizi ha impugnato la decisione che negava il pagamento da parte di un Comune per nullità di un contratto. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudicato lodo arbitrale, che aveva già confermato la validità del contratto, doveva essere riconosciuto dal giudice anche se eccepito tardivamente. La Corte ha ribadito che il lodo arbitrale rituale ha efficacia giurisdizionale pari a una sentenza.
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Copertura finanziaria: i limiti del giudice d’appello
Una dipendente pubblica si vede negare una promozione ottenuta tramite selezione. La Corte d'Appello dichiara nulla la procedura per mancanza di copertura finanziaria, basandosi su documenti prodotti solo in secondo grado. La Cassazione annulla la decisione, chiarendo che, sebbene la mancanza di copertura finanziaria sia causa di nullità rilevabile d'ufficio, il giudice deve fondare la sua decisione solo su prove tempestivamente e ritualmente acquisite nel processo, rispettando le preclusioni processuali.
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Copertura finanziaria: la sua assenza annulla tutto
Un dipendente pubblico si vede negare una progressione di carriera vinta tramite selezione. L'ente pubblico eccepisce la nullità della procedura per mancanza di copertura finanziaria. La Corte di Cassazione conferma che l'assenza di fondi è un vizio insanabile, che determina la nullità dell'intera procedura e che può essere rilevato dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, anche d'ufficio, purché i fatti a fondamento risultino già dagli atti di causa.
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