Un professionista ha citato in giudizio un'azienda municipalizzata per ottenere il pagamento di prestazioni di progettazione. Dopo il rigetto della domanda contrattuale per difetto di forma scritta, il ricorrente ha invocato l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la questione sulla non proponibilità dell'azione era ormai coperta da giudicato interno. Inoltre, il professionista non ha impugnato correttamente le statuizioni di merito relative alla collocazione temporale delle prestazioni, rendendo impossibile una revisione della decisione in sede di legittimità.
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