Una società di energia eolica ha contestato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo alla rendita catastale di un aerogeneratore. La controversia verteva sull'inclusione della torre di sostegno nel calcolo. La Corte di Cassazione ha confermato che la torre, in quanto funzionale al processo produttivo, deve essere esclusa dalla base imponibile. Tuttavia, ha cassato la precedente sentenza per aver erroneamente escluso dal calcolo del valore degli immobili residui (suolo, fondazioni, cabina) le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell'imprenditore. Il caso è stato rinviato per una nuova determinazione della rendita catastale aerogeneratori secondo i principi corretti.
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