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d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5

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Remunerazione medici specializzandi: no agli aumenti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4082/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un adeguamento economico delle loro borse di studio per il periodo successivo al 2006. La Corte ha confermato la sua giurisprudenza consolidata, stabilendo che la legislazione nazionale, pur recependo il principio di una remunerazione adeguata imposto dalle direttive UE, ha legittimamente bloccato gli adeguamenti automatici per ragioni di bilancio. Pertanto, la richiesta di adeguamento della remunerazione medici specializzandi è stata respinta, ribadendo la discrezionalità del legislatore nazionale in materia.
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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione nega
Un gruppo di medici specializzandi che ha frequentato le scuole di specializzazione prima del 2006 ha citato in giudizio lo Stato, sostenendo che la loro remunerazione fosse inadeguata ai sensi del diritto dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha respinto il loro ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha confermato che le direttive UE non imponevano criteri specifici sull'importo della remunerazione dei medici specializzandi, lasciando la discrezionalità agli Stati membri. Anche le richieste di adeguamento all'inflazione e triennali sono state respinte sulla base di una giurisprudenza consolidata.
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Remunerazione medici specializzandi: no adeguamento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2058/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano il risarcimento del danno per una remunerazione ritenuta non adeguata e non aggiornata periodicamente. La Corte ha ribadito che la normativa europea non imponeva un livello retributivo specifico e che le leggi nazionali di contenimento della spesa pubblica hanno legittimamente bloccato gli adeguamenti per gli iscritti tra il 1992 e il 2006. La decisione conferma un orientamento consolidato, sanzionando i ricorrenti anche per lite temeraria.
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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione nega
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due gruppi di medici specializzandi che chiedevano l'adeguamento economico della loro borsa di studio per i periodi di formazione antecedenti all'anno accademico 2006-2007. La Corte ha stabilito che le normative succedutesi nel tempo, che hanno bloccato l'indicizzazione e la rivalutazione triennale previste inizialmente dal D.Lgs. 257/1991, sono legittime e rientrano nella discrezionalità del legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica. Pertanto, la remunerazione medici specializzandi per quel periodo non è soggetta ad alcun incremento, confermando la piena validità della disciplina applicata.
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Borsa di studio medici: no all’adeguamento dalla Cassazione
Un gruppo di medici specializzandi ha citato in giudizio lo Stato per ottenere un risarcimento, sostenendo che la loro borsa di studio fosse inadeguata e non periodicamente aggiornata, in violazione delle direttive comunitarie. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La Corte ha stabilito che il diritto comunitario non impone un importo minimo per la remunerazione, lasciando tale scelta alla discrezione degli Stati membri. Inoltre, ha confermato la legittimità delle leggi nazionali che hanno bloccato l'adeguamento periodico della borsa di studio medici per ragioni di contenimento della spesa pubblica, richiamando un precedente vincolante delle Sezioni Unite.
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Borse studio medici: no adeguamento per anni pre-2006
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni medici che, specializzatisi tra il 1998 e il 2008, chiedevano un adeguamento delle loro borse di studio. La Corte ha stabilito che la normativa nazionale dell'epoca (d.lgs. 257/1991) era sufficiente ad adempiere agli obblighi UE sulla "adeguata remunerazione". Inoltre, una serie di leggi successive ha bloccato qualsiasi forma di indicizzazione o rivalutazione triennale, rendendo le richieste infondate. Di conseguenza, il trattamento economico più favorevole, introdotto solo dal 2006, non è applicabile retroattivamente. L'ordinanza chiarisce definitivamente la questione delle borse studio medici per il periodo in esame.
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Borsa specializzandi: no all’adeguamento triennale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10256/2025, ha negato il diritto all'adeguamento triennale della borsa specializzandi per i medici iscritti tra il 1992 e il 2006. Conformandosi a una precedente sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha stabilito che una serie di leggi ha prodotto un blocco continuativo di tale adeguamento. La sentenza d'appello, che aveva riconosciuto il diritto, è stata quindi annullata e la domanda dei medici rigettata nel merito.
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Remunerazione medici specializzandi: Cassazione nega
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16298/2025, ha respinto il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per l'inadeguatezza della loro borsa di studio, percepita per corsi iniziati dopo il 1991. La Corte ha stabilito che la remunerazione medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006/2007 è correttamente disciplinata dal d.lgs. 257/1991 e non è soggetta né a rivalutazione né ad adeguamento triennale, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato e richiamando una recente decisione delle Sezioni Unite.
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Borsa di studio medici: no all’adeguamento triennale
Un gruppo di medici ha citato in giudizio le Amministrazioni statali sostenendo che la loro borsa di studio, percepita durante la specializzazione post-1991, fosse inadeguata e non aggiornata, in violazione del diritto comunitario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la borsa di studio medici per gli iscritti tra il 1992 e il 2006 non è soggetta ad adeguamento triennale, in virtù di un blocco normativo legittimo e non in contrasto con le direttive UE.
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Borse specializzandi medici: no all’adeguamento
La Corte di Cassazione ha stabilito che i medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006/2007 non hanno diritto all'adeguamento economico previsto dalle normative successive. La sentenza chiarisce che il concetto di 'adeguata remunerazione' previsto dalle direttive europee non implica una retroattività degli aumenti delle borse specializzandi medici. Inoltre, viene confermato che l'attività dello specializzando non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.
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