Una società ha impugnato una cartella esattoriale relativa a Ires e Irap, ottenendo l'annullamento nei primi due gradi di giudizio per vizi di notifica. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della Legge n. 197 del 2022, provvedendo al pagamento integrale del dovuto. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, confermando che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussiste l'obbligo di raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una chiusura non sanzionatoria.
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