La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società editrice contro l'ingiunzione di pagamento dell'ente previdenziale per i contributi previdenziali dei giornalisti. I giudici di merito avevano accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro di quattro giornalisti, qualificati come collaboratori fissi e corrispondenti di zona, stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, rilevando che le contestazioni sull'apprezzamento delle prove spettano esclusivamente al giudice di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Inoltre, la presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado (doppia conforme) preclude la contestazione dei fatti in Cassazione. Di conseguenza, la società editrice perde la causa e deve pagare le spese legali e il doppio del contributo unificato.
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