L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali basandosi sulle risultanze degli studi di settore, riscontrando un'evidente discrepanza tra i ricavi dichiarati e quelli stimati. Nonostante l'attivazione del contraddittorio preventivo, la contribuente non ha fornito prove concrete per giustificare lo scostamento, limitandosi ad allegare un presunto errore materiale di compilazione della dichiarazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la piena validità dell'atto impositivo. I giudici hanno stabilito che l'accertamento da studi di settore, una volta attivato regolarmente il confronto con il contribuente, costituisce una presunzione idonea a fondare la pretesa fiscale se il contribuente non fornisce prove contrarie specifiche e documentate.
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