La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21735/2024, ha chiarito l'onere della prova a carico del cedente nelle cessioni intracomunitarie. Una società si è vista negare il regime di non imponibilità IVA per aver effettuato vendite a clienti con codici IVA inesistenti. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che spetta al venditore dimostrare non solo la spedizione della merce, ma anche e soprattutto lo status di soggetto passivo IVA del cessionario. La mancanza di questa prova, considerata un requisito sostanziale, impedisce di beneficiare dell'esenzione, indipendentemente dal solo adempimento formale del controllo del codice IVA.
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