Il Tribunale di Roma aveva ridotto la pena di un condannato per detenzione di stupefacenti (cocaina), ritenendo applicabile una vecchia norma più favorevole (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) a seguito di reviviscenza. La Procura ha contestato questa rideterminazione della pena, sostenendo che la norma invocata si applicava solo alle droghe leggere, non a quelle pesanti come la cocaina. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura. Ha stabilito che la riduzione della pena detentiva non era corretta, in quanto la cornice edittale per le droghe pesanti non era cambiata in senso più favorevole per i fatti commessi prima del 2013. La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale, ripristinando la pena originaria.
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