Una società ha impugnato un avviso di rettifica per l'imposta di registro su una cessione di ramo d'azienda. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il processo, la società ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge, pagando le somme dovute e presentando una formale rinuncia al ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese legali tra le parti.
Continua »