Una società di servizi industriali ha visto il suo ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione per tardività. Il caso chiarisce un punto cruciale: nelle procedure di ristrutturazione del debito, il termine impugnazione decreto di 30 giorni inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento via PEC da parte della cancelleria, e non da una successiva notificazione formale. Questa regola, dettata da esigenze di celerità, equipara la comunicazione integrale alla notificazione, rendendo l'appello della società, presentato oltre tale scadenza, irricevibile.
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