La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32247/2025, ha chiarito i limiti dell'effetto preclusivo dello scudo fiscale. Nel caso esaminato, una contribuente, sottoposta ad accertamento sintetico per gli anni 2007 e 2008, si era difesa sostenendo di aver sanato la propria posizione tramite il rimpatrio di capitali. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che lo scudo fiscale non opera come una franchigia illimitata. Spetta al contribuente l'onere della prova di dimostrare un collegamento, anche solo di compatibilità cronologica e quantitativa, tra le somme rimpatriate e la capacità di spesa contestata dall'Agenzia delle Entrate. In assenza di tale prova, l'accertamento è legittimo.
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