La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di un pensionato a richiedere il rimborso di somme illegittimamente trattenute dalla propria pensione da parte di un ente previdenziale privato, a titolo di contributo di solidarietà, è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria e non a quella quinquennale. La Corte ha chiarito che tale richiesta non costituisce una domanda di riliquidazione dei singoli ratei pensionistici, ma un'azione di recupero di un prelievo indebito, assimilabile a un'azione di ripetizione dell'indebito, per la quale si applica il termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
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