Una società della grande distribuzione ha contestato un avviso di accertamento per la Tares, sostenendo che le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali da imballaggi terziari dovessero essere escluse dalla tassazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso su questo punto, cassando la sentenza d'appello per motivazione contraddittoria e apparente. Ha chiarito che le superfici dove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, come gli imballaggi terziari, sono esenti dalla tassa. Tuttavia, ha confermato la tassabilità del parcheggio per i clienti, considerandolo un'area operativa funzionale all'attività commerciale.
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