Un imputato, condannato in appello per falso in atto pubblico e violata consegna, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione della corte territoriale sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto). La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza con rinvio. Ha stabilito che l'omessa motivazione su una specifica richiesta difensiva, che riguarda una causa di non punibilità rilevabile d'ufficio, costituisce un vizio della sentenza che ne impone l'annullamento.
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