La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18768/2024, ha rigettato il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento basato sul redditometro. La Corte ha ribadito che il redditometro istituisce una presunzione legale relativa, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire una prova documentale specifica per superarla. È stato inoltre chiarito che la disciplina del 'nuovo redditometro', introdotta nel 2010, non è retroattiva e non si applica agli accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti al 2009, come nel caso di specie (anno 2007).
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