Una società ha contestato un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate non avesse adempiuto al proprio onere della prova. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che un significativo scostamento dai parametri, discusso in un regolare contraddittorio, è sufficiente a fondare l'accertamento. Inoltre, le eccezioni sollevate per la prima volta in sede di legittimità, come la contestazione dello specifico cluster applicato, sono state dichiarate inammissibili.
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