Una dottoressa ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale per un'"indennità di rischio" sospesa, prevista da un accordo regionale. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta della professionista, stabilendo che tale indennità non può essere concessa in modo automatico a tutti i medici di una regione. Deve essere, invece, strettamente collegata a condizioni di disagio specifiche e dimostrate, come delineato dai contratti collettivi nazionali, requisito che la norma regionale non rispettava. La Corte ha anche respinto il ricorso dell'Azienda Sanitaria, ribadendo che la retribuzione non può essere ridotta unilateralmente per motivi di bilancio al di fuori della contrattazione collettiva.
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