L'Amministratore di una società fallita, condannato per bancarotta fraudolenta, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata traduzione della sentenza d'appello in lingua sarda entro i termini di deposito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la mancata traduzione degli atti processuali in una lingua minoritaria non comporta la nullità della sentenza, ma può solo giustificare la restituzione nei termini per impugnare, qualora vi sia stata un'esplicita richiesta. Nel caso specifico, la traduzione era comunque presente e il ricorso era stato presentato tempestivamente. La Corte ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi o di un reale ravvedimento da parte dell'imputato, confermando la pena vicina al minimo edittale.
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