Un imprenditore del settore automobilistico è stato condannato per omessa dichiarazione fiscale. In Cassazione, ha contestato il calcolo dell'IVA sui veicoli importati e il diniego delle attenuanti generiche, basato anche sul suo silenzio processuale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'onere di provare il pagamento dell'IVA all'estero grava sull'imputato. Pur riconoscendo come errore la valutazione del silenzio, ha ritenuto che altri fattori, come i precedenti penali e la mancata riparazione del danno, giustificassero ampiamente la decisione dei giudici di merito.
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