La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11359/2024, ha stabilito che per la determinazione della rendita catastale impianti energetici, secondo la normativa antecedente alla Legge di Stabilità 2016, devono essere inclusi anche i pozzi geotermici. Questi sono considerati componenti essenziali e strutturalmente connesse all'opificio, non potendo beneficiare di esenzioni. La Corte ha chiarito la non retroattività della nuova disciplina sugli 'imbullonati', accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e respingendo quello della società energetica.
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