Una società ha impugnato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (Tarsu), sostenendo che la sua dichiarazione della superficie imponibile, sebbene preceduta da incontri con l'ente locale, non costituisse un accordo vincolante. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la Dichiarazione Tarsu rimane un atto unilaterale del contribuente. L'onere di dimostrare l'esistenza di aree esenti, destinate alla produzione di rifiuti speciali, grava interamente sul contribuente, il quale nel caso specifico non ha fornito prove adeguate.
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