La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7132/2025, ha stabilito un importante principio in materia di riscossione. A seguito dell'annullamento parziale di un avviso di accertamento, la relativa cartella di pagamento non diventa integralmente nulla, ma resta valida per l'importo residuo. L'ente di riscossione non è tenuto a emettere un nuovo atto, ma deve solo adeguare la pretesa. La Corte ha inoltre annullato la decisione di secondo grado per 'motivazione apparente', in quanto i giudici non avevano adeguatamente esaminato le contestazioni dell'ufficio.
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