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d.l. 19 settembre 1992 n. 384

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Borse di studio medici: no all’aumento triennale
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno negato il diritto all'adeguamento triennale delle borse di studio medici per gli specializzandi iscritti ai corsi nel periodo 1994-1997. La Corte ha stabilito che una serie ininterrotta di interventi legislativi, mirati al contenimento della spesa pubblica, ha di fatto "congelato" l'importo delle borse al valore del 1992, escludendo sia l'adeguamento annuale all'inflazione sia quello triennale legato agli stipendi dei medici del SSN. La sentenza ribalta una precedente decisione della Corte d'Appello, ponendo fine a un lungo contenzioso.
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Perequazione assegni vitalizi: inclusi nel calcolo
La Corte di Cassazione ha stabilito che gli assegni vitalizi percepiti per cariche elettive devono essere inclusi nel reddito pensionistico complessivo ai fini del calcolo della perequazione. La sentenza conferma l'efficacia retroattiva della normativa del 2015, che ha modificato le regole di rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013, respingendo il ricorso di un pensionato che contestava la richiesta di restituzione delle somme da parte dell'ente previdenziale. La Corte ha ritenuto che tale inclusione non viola il principio di legittimo affidamento, in quanto l'intervento legislativo era prevedibile e finalizzato a garantire l'equilibrio di bilancio e la solidarietà intergenerazionale.
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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione nega
Un gruppo di medici specializzandi iscritti prima del 2006 ha citato in giudizio lo Stato per ottenere una remunerazione adeguata, lamentando la tardiva attuazione delle direttive europee. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la normativa dell'epoca non prevedeva adeguamenti economici e che non sussiste una responsabilità risarcitoria dello Stato, data la discrezionalità lasciata dalle norme UE. La sentenza ribadisce il consolidato orientamento sulla remunerazione medici specializzandi.
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Benefici amianto: la Cassazione applica la decadenza
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4685/2024, ha stabilito che la domanda per ottenere i benefici amianto, consistenti in una maggiorazione contributiva, è soggetta al termine di decadenza. Anche se il beneficio ha una sua autonomia, rientra nel più ampio concetto di "trattamenti pensionistici" e quindi deve essere richiesto entro i termini previsti dalla legge, pena la perdita del diritto.
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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione nega
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10255/2025, ha rigettato il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per l'inadeguatezza della loro borsa di studio e il mancato adeguamento annuale e triennale. La Corte ha stabilito che la normativa europea non imponeva un importo specifico per la remunerazione medici specializzandi, né la copertura previdenziale. Inoltre, ha confermato l'inesistenza del diritto all'adeguamento del compenso, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite.
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Base imponibile contributiva: esclusi i redditi srl
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7272/2025, ha stabilito un principio fondamentale per i lavoratori autonomi. La base imponibile contributiva non comprende gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali (srl) in cui non si svolge attività lavorativa. Questi redditi, qualificati come 'redditi di capitale' e non 'redditi di impresa', sono quindi esclusi dal calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti. La decisione conferma l'orientamento consolidato, distinguendo nettamente la posizione del socio lavoratore da quella del socio mero investitore.
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Contributi previdenziali: esclusi i redditi da srl
Un lavoratore autonomo si opponeva alla richiesta dell'ente previdenziale di calcolare i contributi anche sugli utili derivanti dalla sua partecipazione in una società di capitali. La Corte di Cassazione ha confermato che i contributi previdenziali si basano solo sui redditi d'impresa, escludendo i redditi da capitale come i dividendi da una srl in cui non si svolge attività lavorativa, consolidando un importante principio sulla distinzione delle basi imponibili.
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