Un indagato, posto agli arresti domiciliari per plurime cessioni di droga, chiedeva di riqualificare il reato in spaccio di lieve entità. Sosteneva che le piccole quantità, i mezzi rudimentali e l'assenza di una vera organizzazione giustificassero l'ipotesi più lieve. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito un principio chiaro: la non occasionalità e la continuità dell'attività di spaccio, unite ad altri indizi come l'uso di chat e utenze fittizie, sono elementi che, nel loro complesso, escludono la configurabilità dello spaccio di lieve entità, anche in presenza di singole cessioni modeste. La sistematicità dell'attività prevale sulla piccola quantità ceduta di volta in volta.
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