Un cittadino straniero è stato sottoposto a trattenimento amministrativo con provvedimento del Questore, convalidato dal Giudice di Pace. Successivamente, la persona ha presentato domanda di protezione internazionale e ha richiesto il riesame del trattenimento. Il Giudice di Pace si è dichiarato incompetente, ritenendo che la richiesta di asilo spostasse la competenza alla Corte d'Appello. La Corte d'Appello ha rifiutato la competenza e ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che per il riesame del trattenimento resta competente lo stesso giudice della convalida originaria, ovvero il Giudice di Pace. La Cassazione ha inoltre precisato che la procedura segue il rito cameral-penale e ha riqualificato la richiesta in conflitto negativo di competenza.
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