La Corte di Cassazione ha confermato l'improcedibilità del processo per truffa telematica a carico dell'imputata, causa mancanza di querela della persona offesa. La Procura Generale sosteneva che la trattativa via web integrasse l'aggravante della minorata difesa, rendendo il reato perseguibile d'ufficio. I giudici hanno chiarito la disciplina della **Truffa online e querela**: la riforma normativa ha introdotto una specifica aggravante per le condotte telematiche a distanza (art. 640, comma 2, n. 2-ter c.p.), enucleandola dalla generica minorata difesa. Per questa specifica fattispecie, la legge prevede espressamente la procedibilità a querela. Di conseguenza, senza la tempestiva denuncia della vittima, l'azione penale non può essere esercitata.
Continua »