Una società impugnava un avviso di accertamento per indetraibilità IVA. In appello, l'Agenzia delle Entrate depositava tardivamente le proprie controdeduzioni. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado riteneva tale ritardo una causa di inammissibilità. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato la decisione, stabilendo che il termine perentorio per le controdeduzioni non comporta una decadenza assoluta se il ritardo non lede il diritto di difesa della controparte. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame nel merito.
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