Un uomo, condannato per rapina, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo uno sconto di pena. Sosteneva di meritare l'attenuante della lieve entità del fatto, dato che il bottino era solo un portacarte. La Corte Suprema ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: per valutare la gravità di una rapina non basta guardare il valore del bottino. L'uso della violenza fisica contro la vittima, anche se il furto è di poco conto, impedisce di considerare il fatto di lieve entità. L'attenuante lieve entità rapina non è quindi applicabile se la condotta è stata violenta. L'esito è la conferma della condanna.
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