Un Lavoratore è stato condannato per aver reso una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 115/2002. Dopo la condanna in appello, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un vizio di motivazione e l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero una mera reiterazione di motivi già esaminati e respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. Pertanto, la condanna per la falsa dichiarazione è stata confermata e il Lavoratore è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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