Un automobilista è stato condannato per il rifiuto alcoltest dopo un incidente, decisione confermata in appello. L'automobilista ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la validità delle prove e la mancata concessione di attenuanti generiche, adducendo uno stato di ridotta capacità decisionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni una mera ripetizione di quelle già respinte dai giudici precedenti. La Cassazione ha confermato che l'automobilista aveva rifiutato il test in modo consapevole, nonostante l'agitazione. L'automobilista deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro.
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