Un condannato per rapina impropria, consistita nella sottrazione di quattro forme di formaggio e una spinta per fuggire, ha chiesto la rideterminazione della pena. La richiesta invocava la sentenza costituzionale che ha introdotto l'attenuante della lieve entità del fatto. Il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la minore gravità dell'episodio, ma ha dichiarato l'attenuante equivalente alla recidiva, confermando la pena originaria a causa dei precedenti penali. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando il bilanciamento delle circostanze. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento con rinvio. I giudici hanno stabilito che l'azzeramento dei benefici penali richiede una motivazione analitica e non generica, ordinando un nuovo esame della proporzionalità della sanzione.
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