La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per cessione di sostanze stupefacenti. A seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale che aveva ridotto la sanzione minima per i reati di droga, la Corte di Appello aveva già provveduto alla rideterminazione della pena, fissandola a quattro anni, un mese e dieci giorni di reclusione oltre alla multa. L'imputato contestava la carenza di motivazione sui calcoli e sulla valutazione delle attenuanti. La Suprema Corte ha chiarito che, quando il giudice applica il minimo edittale e concede il massimo sconto per le attenuanti generiche con minimi aumenti per la continuazione, non serve una motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza della sanzione. Il ricorrente perde il giudizio ed è condannato alle spese.
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