Un imputato, condannato per guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 C.d.S.), ha presentato un ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che non può compiere una "rilettura" dei fatti, riservata ai giudici di merito, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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