La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino, confermando la sua condanna per il reato di sottrazione di cose sequestrate (art. 334, comma 2, c.p.). Il ricorrente aveva contestato la sussistenza del reato e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso del tutto generici, in quanto si limitavano a riproporre le medesime difese già respinte in appello, senza contestare le prove decisive e le motivazioni della sentenza precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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