Un uomo, condannato per rapina, lesioni e tentata violenza privata, ha presentato ricorso in Cassazione. Sosteneva che mancasse l'elemento del profitto, dato che il bene sottratto (un telefono) aveva un valore ridimensionato dalla stessa vittima. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha stabilito un principio fondamentale: il profitto ingiusto nella rapina non deve essere necessariamente economico. Può consistere in qualsiasi vantaggio, anche di natura morale o sentimentale, che l'aggressore si prefigge di ottenere con la sua condotta violenta. La condanna è stata quindi confermata.
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