Due soci subiscono una confisca di prevenzione per evasione fiscale seriale. Il ricorso di uno viene respinto, rendendo la confisca definitiva. Il ricorso dell'altro, invece, viene accolto e la sua confisca annullata, perché i suoi illeciti tributari sono stati qualificati come 'risparmio di spesa' e non come fonte di profitto. Il primo socio chiede allora la revoca della sua confisca, citando la decisione favorevole al socio. La Cassazione respinge la richiesta, stabilendo un principio chiave: la revocazione per contrasto di giudicati si applica solo se c'è una contraddizione insanabile sui fatti, non quando la differenza tra le due sentenze deriva da una diversa valutazione giuridica degli stessi fatti. La confisca per il primo socio resta quindi valida.
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