La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso generico presentato da un soggetto condannato per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. I motivi del ricorso, relativi a vizi di motivazione e alla violazione di legge, sono stati ritenuti non specifici e manifestamente infondati. La Corte ha sottolineato che le doglianze devono confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata, confermando la decisione dei giudici di merito anche in merito al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla presenza di precedenti penali.
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