La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, poiché i motivi addotti non rientravano tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Questa ordinanza ribadisce che, dopo la riforma del 2017, il patteggiamento e il ricorso in cassazione sono compatibili solo per vizi specifici, escludendo questioni generali come la mancata verifica di cause di proscioglimento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una sanzione.
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