Un indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per un grave reato di traffico di droga, aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima che i giudici potessero decidere, ha formalizzato la sua rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, confermando di fatto il provvedimento restrittivo. La sentenza chiarisce un importante aspetto economico: in caso di rinuncia volontaria, l'indagato è condannato al solo pagamento delle spese processuali, senza l'ulteriore sanzione pecuniaria solitamente prevista per i ricorsi inammissibili.
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