La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, dichiara un ricorso inammissibile avverso una sentenza di concordato in appello. La Corte ribadisce che, dopo l'accordo sulla pena, l'impugnazione è consentita solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o a una pronuncia difforme dall'accordo. Non sono ammesse doglianze su motivi rinunciati, come la richiesta di proscioglimento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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