Un indagato, detenuto in carcere per reati di droga, presenta ricorso in Cassazione contestando l'uso di chat criptate come prova. Durante l'attesa della decisione, ottiene gli arresti domiciliari e, di conseguenza, presenta una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il principio sancito è che la rinuncia, anche se motivata da un evento favorevole come l'ottenimento di una misura meno restrittiva, è una scelta volontaria dell'imputato. Questa scelta comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, perché la legge collega queste conseguenze a tutte le cause di inammissibilità riconducibili alla volontà della parte.
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