La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice dell'esecuzione, nell'applicare l'istituto del reato continuato, non può modificare la specie della pena irrogata dal giudice di cognizione in senso peggiorativo per l'imputato. Nello specifico, non è possibile sostituire una sanzione sostitutiva, come il lavoro di pubblica utilità, con una pena detentiva. L'intervento del giudice dell'esecuzione in questa fase è retto dal principio del 'favor rei' e non può tradursi in una condanna più afflittiva. Di conseguenza, l'ordinanza che aveva imposto tre mesi di reclusione in aumento è stata annullata con rinvio.
Continua »